Quanto purtroppo avvenuto nei giorni scorsi ad Ischia ha drammaticamente richiamato all’attenzione generale un atavico problema italiano, quello dell’abusivismo edilizio. Problema che, sommato alla diffusa incuria del territorio, è fonte troppe volte di tragedie annunciate. Ma qual è la disciplina sanzionatoria degli abusi edilizi in Italia? La risposta può essere certamente scontata per gli addetti ai lavori e per gli specialisti del settore. Al di fuori di questa cerchia ristretta, tuttavia, un riepilogo, ancorchè assai veloce, può essere utile, vista anche la costante attualità del tema. Il testo normativo appena menzionato contiene, come noto, una compiuta disciplina delle costruzioni, sia che si tratti di interventi ex novo, sia che si tratti di ristrutturazioni o comunque modificazioni dell’esistente. Vi sono contenute norme prescrittive e norme sanzionatorie. Le norme sanzionatorie hanno in parte natura amministrativa ed in parte natura penale. Un primo blocco di norme, a carattere più generale, è raggruppato negli articoli da 30 a 48 del Testo Unico. Su di esse ci soffermeremo più avanti. Altre norme sanzionatorie sono poi sparse nel testo, a corredo di argomenti più specifici : trattasi degli articoli da 71 a 76 in tema di disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; degli articoli da 95 a 103 per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche; dell’ art. 132 in tema di contenimento dei consumi energetici negli edifici. Come si diceva, il T.U. contiene norme sanzionatorie penali ed amministrative. Prendiamo piuttosto le mosse dall’articolo 44 T.U. Edilizia, che riportiamo nel testo attualmente vigente così come innovato dall’ articolo 32 comma 47 del D.L. 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n.326, che commina sanzioni penali nei termini seguenti:
Non potendo addentrarci nel merito delle singole normative regionali, ci limiteremo in questa sede ad una carrellata sulle disposizioni sanzionatorie contenute nella fonte principale statale della disciplina di questa materia, vale a dire il D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ( pubblicato in Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001). In un prossimo contributo cercheremo poi di esporre qualche recente significativo arresto giurisprudenziale in materia.
Diamo per nota al lettore, non essendo ovviamente possibile qui una trattazione compiuta, tutta la disciplina riguardante il permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseverata, l’attività edilizia libera, in breve tutti i vari ed articolati aspetti burocratici della materia.
a) l’ammenda fino a euro 20.658 per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da euro 10.328 a euro 103.290 nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da euro 30.986 a euro 103.290 nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche in caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 23 comma 1, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.
Art. 31 : interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali: previsti demolizione o acquisizione al patrimonio del comune. Sanzione pecuniaria.
Art. 33 : interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità. Sanzione: demolizione o adeguamento forzoso alle norme edilizie ; se non possibile, sanzione pecuniaria.
Art. 34: interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Sanzione: rimozione o demolizione e se non possibili, sanzione pecuniaria.
Art. 35: interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. Sanzione: demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 36 : possibilità di ottenere il rilascio di permesso in sanatoria.
Art. 37 : interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità. Sanzione pecuniaria o riduzione in pristino.
Art. 38 : interventi eseguiti in base a permesso annullato: riduzione in pristino o, se impossibile, sanzione pecuniaria.
Artt. 39 e 40: interventi sanzionatori da parte della Regione.
Art. 41: intervento prefettizio per la demolizione delle opere abusive.
Art. 42: ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione. Sanzioni pecuniarie aggravate.